Passa ai contenuti principali

Come scoprire il registrante di un dominio .it?


Supponiamo che dobbiate scoprire chi ha registrato un determinato dominio .it

Il primo tentativo da fare è, ovviamente, quello di controllare sul servizio whois del nic.it (il "ramo" del CNR che, appunto, gestisce il registro dei domini .it)

Se siete fortunati, il vostro lavoro finisce qui: il servizio whois del nic.it vi fornirà nome, cognome, indirizzo, telefono ed indirizzo email del registrante.

Ma, più frequentemente, si limiterà ad indicarvi il nome e cognome del registrante, senza indicare nessun dato utile per poterlo contattare... perché, quand'anche scoprite che un certo dominio è intestato a Mario Rossi, non avete in mano molte informazioni effettivamente utili per poter contattare questo fantomatico Mario Rossi...

A questo punto, bisogna vedere il motivo per cui volete mettervi in contatto con il registrante.

Se il motivo "non è serio" (ovvero se si tratta di vostra semplice curiosità, non suffragata da nessun reale motivo o giustificazione), allora c'è poco da fare: la tutela della privacy serve anche a questo, ovvero a proteggerci dai curiosi. Il registrante ha deciso di proteggersi dai curiosi, e voi - con mezzi leciti - non ci potete fare nulla.

Se invece il motivo è serio, ovvero se avete un motivo reale e concreto per volervi mettere in contatto con il registrante (perché, ad esempio, sta violando il diritto d'autore scopiazzando un vostro testo, oppure perché nel suo sito vi diffama o vi insulta, o perché comunque lede un qualsiasi vostro diritto), allora vi viene in aiuto l'art. 5.2 del "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it" (che, per vostra comodità, riporto qui):

5.2 Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar 
Al fine di ottenere la documentazione relativa alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a domino nel ccTLD .it nonché i dati riferiti all’assegnatario di un nome a dominio, chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l’accesso, deve inoltrare specifica richiesta al Registro nei modi e termini sotto riportati.
Il Registro non è tenuto a elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso, ed in ogni caso la richiesta di accesso non potrà essere esperita per i documenti che non siano divulgabili a fronte di disposizione di legge o regolamentare.
Nel caso in cui l’istanza sia ricevuta direttamente dal Registrar, questi è tenuto ad adempiere secondo quanto previsto all’art. 5.2.9 “Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio mantenuti da un Registrar”. 
 
5.2.1 Elementi essenziali della richiesta di accesso 
La richiesta di accesso deve contenere:
• il nome a dominio;
• i riferimenti del soggetto richiedente;
• l’oggetto della richiesta;
• l’interesse connesso all’oggetto della richiesta;

L’istanza può essere trasmessa al Registro via posta ordinaria, via fax al numero +39 050 3153448 o tramite posta elettronica, in formato .pdf o analogo formato, all’indirizzo richiesteaccesso@nic.it.
Alla richiesta di accesso, debitamente sottoscritta, deve essere allegata una copia del documento identificativo dell’interessato. 
 
5.2.2 Soggetti legittimati
La richiesta di accesso deve essere avanzata dal soggetto che vi ha interesse; l’istanza può altresì essere presentata da persona da questi delegata. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta dal delegato e dal delegante, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la procura conferita per la gestione della procedura di accesso.
Resta inteso che nelle ipotesi sopra evidenziate all’istanza di accesso deve essere allegato il documento d’identità del soggetto interessato alla procedura di accesso.
Qualora la richiesta sia inoltrata da un legale nelle more di un procedimento giudiziario di cui il Registro è a conoscenza l’istanza può essere redatta e inoltrata direttamente dal legale stesso; diversamente l’istanza presentata dal legale deve avere i requisiti di cui al precedente comma. 
 
5.2.3 Valutazione delle richieste 
Le richieste sono valutate dal Registro che entro 10 (dieci) giorni, dal loro ricevimento, determinata la correttezza formale della stessa, darà avvio all’istruttoria mediante raccomandata A.R. anticipata all’indirizzo di posta elettronica o all’eventuale numero di fax riportati nell’istanza.
Nel caso di richieste irregolari o incomplete il Registro darà comunicazione all’istante entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della domanda di accesso mediante raccomandata A.R. anticipata all’indirizzo di posta elettronica o all’eventuale numero di fax riportati nella richiesta stessa.
La regolarizzazione della richiesta di accesso dovrà pervenire al Registro nei termini riportati nella comunicazione stessa.
In tal caso il termine di 10 (dieci) giorni rimane sospeso per il periodo compreso tra la comunicazione e la regolarizzazione della richiesta di accesso. 
 
5.2.4 Notifica ai controinteressati
Il Registro è tenuto a notificare l’avvio del procedimento di accesso ai soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dalla richiesta di accesso stessa, potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza.
La notifica viene inviata a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo risultante dagli atti del Registro. Alla comunicazione in questione viene allegata l’istanza di accesso.
I controinteressati possono presentare al Registro motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della notifica via posta ordinaria, via fax al numero +39 050 3153448 o tramite posta elettronica, in formato .pdf o analogo formato, all’indirizzo richiesteaccesso@nic.it.
L’eventuale opposizione sarà oggetto di valutazione da parte del Registro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli art. 5.2.6 “Esclusione del diritto di accesso” e 5.2.7 “Tutela della riservatezza”, nonché in conformità a quanto disposto in materia da norme di legge e regolamentari.

5.2.5 Limitazioni all’accesso 
Il Registro può limitare l’accesso a un documento oscurandone alcuni contenuti qualora ciò si renda necessario per salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi, sempre che, valutati i contenuti della domanda di accesso, le informazioni non siano rilevanti per il richiedente. 
 
5.2.6 Esclusione del diritto di accesso 
Il Registro, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l’accesso per le seguenti tipologie di documenti:
• atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall’articolo 24, comma 1 della legge 241/90;
• atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti individuati dall’articolo 24, comma 6, lettera a), b), e) della legge 241/90;
• documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando la loro conoscenza possa arrecare grave insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite ovvero i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge. 
 
5.2.7 Tutela della riservatezza 
Il Registro garantisce comunque ai richiedenti l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall’articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
In ogni situazione in cui sia presumibile che l’accesso possa recare pregiudizio in relazione ai casi previsti dal precedente articolo 5.2.6 “Esclusione del diritto di accesso”, il Registro valuta che l’interesse o il diritto per il quale l’interessato esercita l’accesso sia di peso pari o superiore alla tutela della riservatezza degli elementi contenuti nel documento.
Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l’accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all’esigenza della riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante. 
 
5.2.8 Obblighi del richiedente
Con la sottoscrizione dell’istanza il richiedente si impegna a non far uso dei documenti ottenuti nonché dei dati personali in essi contenuti, se non per scopi strettamente indicati nell’istanza stessa, né a diffondere i predetti dati e contenuti. Il richiedente si assume altresì ogni responsabilità relativa al non corretto utilizzo dei dati personali comunicatigli. In tutti i casi esso si obbliga a tenere il Registro manlevato e indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla richiesta stessa ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.
Attraverso l’istanza il richiedente fornisce inoltre il consenso alla trasmissione dei dati personali in essa contenuti, nonché delle ragioni della richiesta ai controinteressati.
 
5.2.9 Disponibilità e richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni per nomi a dominio mantenuti da un Registrar
Ove il Registrar riceva una richiesta di accesso alla documentazione inerente i nomi a dominio da esso mantenuti è tenuto ad anticipare tale richiesta al Registro via posta elettronica, in formato .pdf o analogo formato, all'indirizzo e-mail “richiesteaccesso@nic.it” o via fax al numero +39 050 3153448, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, dal momento in cui ha ricevuto la predetta richiesta di accesso. La richiesta di accesso dovrà altresì pervenire al Registro via posta convenzionale.
In tal caso il Registrar è tenuto a trasmettere al Registro, nel suddetto termine e con le stesse modalità, il documento scritto di registrazione del nome a dominio redatto ai sensi di quanto contenuto nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it nei modi riportati all’art. 3.12.1.1 delle Linee Guida tecniche sincrone, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Registrar, o da persona da questi delegata, che attesti la non alterazione e l’integrità del documento e delle informazioni in questo contenute.
Il Registro, valutata la richiesta, può chiedere al Registrar l’invio di ulteriore documentazione ai fini del soddisfacimento della richiesta del terzo nei modi e termini stabiliti al primo comma dell’art. 3.2 “Trasmissione al Registro del documento di registrazione e mantenimento di un nome a dominio su specifica istanza del Registro” delle Linee Guida Legali.
Una volta ricevuta la comunicazione sopra richiamata il Registro applicherà quanto previsto nella presente sezione “Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar”.
Qualora la richiesta di accesso ai documenti sia ricevuta direttamente dal Registro si applica quanto riportato nella presente sezione “Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar” e nella sez. 3 “Acquisizione dei documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all’opposizione per un nome a dominio mantenuto da un Registrar” delle Linee Guida legali. 





Alcuni consigli:


La richiesta presentatela direttamente al Registro (nic.it) e non al Registrar: risparmierete tempo, risparmierete un sacco di lavoro inutile al Registrar, e sarà molto più probabile che otteniate risposta.

Inviate pure la richiesta via email o fax, e risparmiate i soldi di inutili raccomandate: se reputa di doverlo fare, il Registro vi risponderà anche se lo contattate via email o fax. Se invece non reputa di dovervi rispondere, non riuscirete certo ad impressionarlo con una raccomandata.


Commenti

Post popolari in questo blog

Come inserire un form di contatto in un post in Blogspot

Sulla piattaforma blogspot.com (blogger.com) è disponibile un gadget "contatto" che, apparentemente, è possibile inserire solo tra gli altri gadget, tipicamente all'interno della colonna di destra. Talvolta può essere utile però inserire un modulo di contatto all'interno di un post o di una pagina. Per farlo, è sufficiente: aprire l'editor del post (o della pagina); selezionare "HTML" individuare il punto dove bisogna porre il form, ed inserire le seguenti righe di codice: <div class="widget ContactForm" id="ContactForm1"> <h2 class="title">contatto<br /></h2> <div class="contact-form-widget"> <div class="form"> <form name="contact-form"> Nome <br /> <input class="contact-form-name" id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" size="30" type="text" value="" /> Email &

CRO e TRN: cosa sono e come verificarli

C.R.O. e T.R.N. sono due codici utilizzati dai circuiti bancari per identificare in maniera univoca un bonifico. Il codice C.R.O. era attivo fino a che non è entrato in vigore il circuito europeo SEPA. Dopo l'entrata in vigore del circuito SEPA, è stato sostituito dal TRN. Il codice C.R.O. ( Codice Riferimento Operazione ) è un codice NUMERICO composto da 11 cifre. Il codice T.R.N. ( Transaction Reference Number ) è un codice ALFANUMERICO composto da 30 caratteri. Basandosi sul solo CRO o TRN, è impossibile sapere se un bonifico sia stato effettivamente eseguito o meno; tuttavia, sugli stessi è possibile effettuare una serie di check per verificarne la genuinità e la correttezza formale. Per verificare se un CRO è corretto: DEVE essere composto di 11 caratteri esclusivamente numerici; non uno di più, non uno di meno; le ultime due cifre sono il risultato della divisione modulo 13 delle prime 9; Per verificare se un TRN è corretto: DEVE essere composto da 30